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26/01/2012

Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive


L'assessore ai Servizi Demografici Rag. Giuseppe Cavallaro e il Dirigente Area I "Attività Amministrativa" dott. Maurizio Cannavò comunicano che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 12/11/2011, con decorrenza 1 gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni, (art. 40 D.P.R. 445/2000).
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati.

Su tale certificazione sarà apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 (autocertificazioni).

Conseguentemente, a far data dal 1^ gennaio 2012, le amministrazioni ed i gestori non possono più accettarli né richiederli, tanto più in quanto tali comportamenti integrano, per espressaprevisione, violazione dei doveri di ufficio ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 74 comma 2 lettera a) del D.P.R. 445/2000.

Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.

Per dettagliate informazioni vedere la Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione  e della semplificazione n. 14/2011, del 22 dicembre 2011