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25/05/2018

Ordinanza prevenzione rischi incendi

ORDINANZA PREVENZIONE RISCHI INCENDI

   NORME DI COMPORTAMENTO
 
           
            Il Sindaco di Giarre Angelo D’Anna, nell’ottica di prevenire eventuali pericoli per la pubblica incolumità derivanti da incendi che possono svilupparsi durante l’estate e in ottemperanza alle disposizioni di legge,  con  Ordinanza del’11 maggio 2018 n. 81, ha provveduto ad emanare alcune disposizioni per evitare il rischio incendi.

            Tale ordinanza, nell’invitare tutti i cittadini in caso di avvistamento incendio ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri: Corpo Forestale Reg. Siciliana Tel. 1515 – Comando Prov. Vigili del Fuoco Tel. 115 – Numero di emergenza 112 - Comando Polizia Municipale Tel. 095 – 963259, ha disposto  che, in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all’interno del territorio comunale dal 15 giugno al 15 ottobre c.a., è fatto divieto:
di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;  di usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace;  di bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette; di usare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;  di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;  di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d’incendio del fuoco.
Inoltre è stato ordinato ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all’interno del Territorio Comunale, di procedere a propria cura e spese, entro il termine perentorio del 15 giugno p.v., alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze: - non inferiore a ml.10,00 nei terreni pianeggianti; - pari a ml.20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%; - pari a ml. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%. Tali adempimenti devono essere rispettati dal 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE 2018.

Sanzioni amministrative sono previste per coloro i quali non rispettino le prescrizioni indicate nell’Ordinanza che in copia allegata, unitamente ad una brochure elaborata dal Dipartimento di Protezione Civile nell’ambito della “campagna antincendio 2018” e contenente anche le norme di comportamento da tenere in caso di incendio.


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R. Gullotta
Informazione art. 9 L. 150/2000