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27/02/2009

Elezioni Europee: iscrizione al voto cittadini di altri Paesi dell'Unione Europea


Con comunicato stampa del 6 giugno 2008, il Consiglio dell’Unione europea ha reso noto che le prossime elezioni del Parlamento europeo avranno luogo tra il 4 e il 7 giugno 2009.
Con la legge n. 483/94 e successive modificazioni è stata recepita nel nostro Paese la direttiva comunitaria n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993, che prevede l'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Il principio che sottende la direttiva e' quello della "cittadinanza dell'Unione", in un’ottica di integrazione europea, con il conseguente diritto di voto esercitabile, su domanda, per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza.
Pertanto, i cittadini dell’Unione residenti in Italia, compresi i cittadini dei Paesi di recente adesione, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda di iscrizione nell’apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune.
Tale domanda deve essere presentata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/94, convertito dalla legge n. 483/94, entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione e cioè entro il 9 marzo 2009 (considerando data della votazione domenica 7 giugno 2009).
Si allega, al riguardo, uno schema di domanda che potrà essere utilizzato allo scopo.
Per quanto attiene al contenuto e ai requisiti della domanda di iscrizione nella lista aggiunta, si precisa che la dichiarazione di possesso della capacità elettorale nello stato di origine non deve essere comprovata da alcuna attestazione rilasciata dall’autorità nazionale competente; inoltre, la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell’elettorato attivo va fatta dal cittadino dell’Unione con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacità elettorale nello stato di origine.
In ogni caso il comune di residenza è tenuto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 408/94, a verificare il requisito dell'elettorato attivo mediante tempestiva istruttoria presso il casellario giudiziale.
Si rammenta che i cittadini dell’Unione già iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee possono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia senza dover presentare una nuova istanza.
A questo proposito, si ricorda che l’eventuale trasferimento di residenza in altri comuni italiani di cittadini comunitari già iscritti nella suddetta lista aggiunta determina l’iscrizione d’ufficio dei medesimi nelle liste aggiunte del comune di nuova residenza, ovviamente dopo il positivo espletamento dell’istruttoria di rito. 

Al fine di consentire e facilitare l'iscrizione nelle apposite liste elettorali si allega:

manifesto informativo, tradotto in più lingue 

 modulo opzione per iscrizione al voto (formato PDF)

Modello di lettera personale, tradotto in piu' lingue, che il comune ha inviato a tutti i comunitari residenti