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05/09/2013

Il Comune ricorda: Sconto del 30% sulle multe pagante entro 5 giorni

Con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale (G.U. Serie Generale n. 194 del 20-8-2013, Suppl. Ordinario n. 63) della LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, dal 21 agosto 2013 sono in vigore le modifiche all'art. 202 del codice della strada. In conseguenza di ciò, l’importo delle sanzioni amministrative è ridotto del 30% se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla “contestazione o dalla notificazione” della violazione.

In linea generale lo sconto sarà applicato come segue:   
      ENTRO 5 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta scontata del 30% più le eventuali spese di procedimento e notificazione
      DAL 6° AL 60° GIORNO dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta (senza sconto) più le eventuali spese di procedimento e notificazione
      DAL 61esimo giorno dalla contestazione o notificazione della violazione è ammesso il pagamento della metà del massimo edittale più le eventuali spese di procedimento e notificazione
 
Pagamento in misura ridotta del preavviso (ovvero il foglio lasciato sul vetro del veicolo).
Entro 5 gg. giorni dalla data di accertamento indicata nel preavviso è ammesso il pagamento nella misura ridotta del 30% rispetto al minimo edittale.


ATTENZIONE: il pagamento effettuato oltre tale termine non determina l’estinzione della sanzione e si procederà alla notificazione del verbale con addebito delle ulteriori spese di notificazione. Detto importo sarà comunque ridotto del 30% (la riduzione si applica solo all’importo della sanzione e non alle spese) se il pagamento avverrà entro 5 gg. tramite CCP n. 13224951 intestato a Comando Vigili Urbani Giarre o presso la tesoreria Comunale  Unicredit BancaGiarre (indicando il numero del verbale e la targa del veicolo). Può risultare utile esibire la ricevuta al Comando della Polizia Municipale.


Lo sconto del 30% non è applicabile se è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.