AccessibilitàAccessibilitàAccessibilità Progetto SeOLProgetto SISC

Tutti gli elementi

12/03/2015

CHIARIMENTI PAGAMENTO TARI LOCALI GARAGE

SI PUBBLICA UNA NOTA DI CHIARIMENTI RELATIVAMENTE AL PAGAMENTO TARI (TASSI RIFIUTI) 2014 LOCALI GARAGE

AVVISO TARI (TASSA RIFIUTI) 2014 – LOCALI GARAGE
 
Per la prima volta i contribuenti proprietari o detentori di garage o locali analoghi hanno ricevuto la richiesta di pagamento della Tassa sui Rifiuti. Si tratta di una diretta conseguenza delle modifiche, apportate nel 2014, alla normativa sul tributo in questione.
 
 Il comma 641, dell’articolo 1, della legge di stabilità per il 2014 (L. 147/2013) individua quale presupposto della Tari (Tassa Rifiuti) il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il presupposto della tassa è, alternativamente, il possesso o la detenzione di locali/aree scoperte, a prescindere dalla circostanza che il contribuente ne faccia uso o no, purché si tratti di immobili potenzialmente in grado di produrre rifiuti, anche se privi di utenze (luce, acqua, gas, ecc.). II garage - e quindi per estensione anche autorimesse, box, cantine e soffitte - è soggetto al pagamento della tassa sui rifiuti. In altre parole, il pagamento della tassa sui rifiuti si basa su una presunzione in capo al contribuente (in quanto proprietario o detentore) e non su una certezza (in quanto produttore effettivo di rifiuti). Nondimeno, sono esclusi dalla tassazione gli immobili inagibili.
 
Da ultimo, i Supremi Giudici con la sentenza n. 33 del 7 gennaio 2015, rinsaldano un punto fermo in materia di tassa rifiuti che si evidenzia di seguito. Ai sensi del D.lgs. 507/1993, applicabile al caso di specie (ma anche ai sensi della legge 147/2013 che ha istituito la Tari, l’attuale tassa rifiuti in vigore da gennaio 2014), il presupposto impositivo del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali/aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Previsione che riguarda, quindi, anche i garage. In definitiva, l'obbligo di pagamento della tassa rifiuti non è legato all'effettiva produzione di rifiuti o all'effettiva fruizione del servizio, bensì all'idoneità potenziale del garage a produrre rifiuti.