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22/05/2015

Ordinanza Sindacale "Prevenzione Incendi 2015"

 
Il Sindaco di Giarre, con Ordinanza n. 26 del 18 maggio 2015, ha disciplinato per l’anno in corso la prevenzione degli incendi.
In particolare con il citato atto è stato disposto  che dal 15 giugno al 15 ottobre,  in prossimità di boschi, terreni cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all’interno del territorio comunale è fatto divieto di accendere fuochi, far brillare mine;  di usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli inceneritori che producono faville o brace; bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette; di usare fuochi d’artificio in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente  individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti; di gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade; di compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato d’incendio del fuoco.
Inoltre ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all’interno del Territorio Comunale, è stato ordinato di di provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno p.v., alla pulizia ed eliminazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d’incendio; di effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze:
- non inferiore a ml.10,00 nei terreni pianeggianti;
- pari a ml.20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
- pari a ml. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%;
 
         Medesimo obbligo ricorre anche agli Enti pubblici proprietari di strade, che in particolare, dovranno

  • Provvedere alla rimozione di erbe, arbusti e rami secchi nonché rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio;
  • Provvedere alla rimozione di erbacce, rami secchi e quant’altro costituisce materiale infiammabile in un raggio di almeno 10 m da serbatoi di G.P.L. e da altri contenitori di carburante;
  • Realizzare fasce di terreno spegni fuoco non inferiore a 10 m. lungo i confini con strade sentieri ed edifici;
 
La superiore ordinanza elenca anche le varie sanzioni che saranno elevate per tutti i casi di inadempienze e i numeri da chiamare nel caso di avvistamento incendi che risultano essere:
 
Corpo Forestale Reg. Siciliana Tel. 1515 – Comando Prov. Vigili del Fuoco Tel. 115 – Comando Polizia Municipale Tel. 095 -  963259.
 
Si allega ordinanza.
   
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R. Gullotta
Informazione art. 9 L. 150/2000

 

Documenti :

Dettagli ORD__26_(2)_1.pdf